Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rende...
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È una delle misure di agevolazione previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico, per sostenere il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese stimolando gli investimenti dedicati alla formazione del personale dipendente.
Il credito d’imposta fino al 60% è calcolato sul costo lordo aziendale del personale dipendente impegnato in attività di formazione.
Lungo la trasformazione della propria organizzazione verso
– big data e analisi dei dati;
– cloud e fog computing;
– cyber security;
– sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo macchina;
– manifattura additiva;
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione digitale dei processi aziendali.
Grazie alla competenza maturata negli anni possiamo aiutarti nello strutturare il piano di formazione Industria 4.0
e a reperire i docenti più adeguati al progetto da sviluppare.
Per poter rendicontare le spese relative al personale dipendente impegnato nella formazione è necessario predisporre tutta una serie di informazioni riepilogative che consentano di calcolare il beneficio previsto.
La norma prevede che le spese siano certificate da un revisore legale indipendente dall’azienda.
È agevolabile il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di Formazione 4.0 sia come «discente» che come «docente» o «tutor», limitatamente alle ore o alle giornate di formazione. Sono pertanto inclusi:
– I costi del personale che partecipa alla formazione, da calcolarsi sul costo orario del dipendente e delle ore di formazione sostenute. Per personale dipendente va inteso il personale con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti.
La relativa retribuzione va calcolata al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione compresi eventuali indennità di trasferta per corsi fuori sede.
– Le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione, quali ad esempio di locazione, amministrative e di erogazione dei corsi in modalità FAD (come nel nostro caso).
– I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, quali ad esempio quelli relativi all’asseverazione del credito da parte di un revisore contabile esterno all’azienda.
– Le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione.
– I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come eventuali spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione.
Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali, compresi gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata.
Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo e le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) n. 651/2014.
Possono essere coinvolti nella Formazione 4.0 tutti i lavoratori dipendenti presso l’azienda, sia occupati a tempo pieno che a tempo ridotto o con contratto a tempo determinato o indeterminato per un massimo di 600 ore di formazione per ciascun lavoratore.
Il credito di imposta maturato grazie alla Formazione 4.0 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
– una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
– l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
– i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Certo.
In merito ai luoghi di svolgimento dell’attività di formazione il Ministero dello Sviluppo Economico non ha previsto specifici vincoli ai fini dell’agevolazione; infatti, ci si era chiesto se valessero solo i corsi in aula o anche i corsi e le lezioni online. A tale quesito ha risposto il Mise con la circolare 3 dicembre 2018, precisando che sono ammesse anche «le attività formative (…) organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning” e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. “frontale” o “in aula”».
Tuttavia, tale modalità di svolgimento delle attività formative pone particolari problemi applicativi e conseguenti oneri da rispettare per l’impresa ai fini del soddisfacimento del requisito generale riguardante il controllo dell’effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime. Secondo il Mise, agli effetti della concessione dell’agevolazione, l’utilizzo dei corsi “e-learning” e/o in “streaming” impone alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.
In tal senso, l’architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve, facendo riferimento all’attuale evoluzione tecnologica e didattica, prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi distribuiti nelle lezioni a intervalli di tempo irregolari distanti non più di 15 minuti l’uno dall’altro.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
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